Allegato “A” parte integrante dell’Atto costitutivo sottoscritto il 20 settembre 2023

Registrato al n. 2594 serie 3, presso l’Agenzia delle Entrate il 03 ottobre 2023

STATUTO

UNIONE NAZIONALE FORMATORI, in sigla U.NA.FOR.

ART. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

È costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile un’Associazione denominata “UNIONE NAZIONALE FORMATORI, in sigla U.NA.FOR., d’ora innanzi semplicemente ASSOCIAZIONE.

L’associazione ha una durata illimitata, è apolitica, non ha fini di lucro, riunisce, rappresenta e tutela i professionisti che operano in Italia e che si trovano iscritti nei registri professionali rappresentati dall’Associazione. L’Associazione ha la sede sociale nel comune di Catania e può istituire uffici di rappresentanza territoriale anche in altre località, sia in Italia che all’estero. La variazione dell’indirizzo della sede sociale, nonché l’istituzione degli uffici di rappresentanza territoriale, è deliberata dal Comitato direttivo. L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza dei partecipanti all’Assemblea generale ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti ed a forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali che ne condividano le istanze, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

L’Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall’esercizio di una delle professioni e qualificazioni professionali basate sulla conformità delle medesime alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 14.01.2013, n.4.

Rappresenta i professionisti e le persone iscritte nei confronti di Enti ed Organismi nazionali, europei o internazionali, pubblici e privati, quali istituti o enti di Normazione, Associazioni, Sindacati, Enti di Certificazione, Organismi di Accreditamento, Enti Notificati. L’associazione collabora ed interviene presso autorità, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per la risoluzione dei problemi riguardanti l’esercizio di attività mutualistiche, nelle forme consentite, da parte dei soci aderenti. Nel contempo l’Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell’art.27 del codice del consumo di cui al D.lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.  sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano l’utilità sia per associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza.

Le professioni rappresentate dall’Associazione sono le seguenti, previste dalla Norma UNI/PdR 116:2021:

  1. RESPONSABILE DEL PROCESSO DI DIREZIONE
  2. RESPONSABILE DEI PROCESSI DI GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
  3. RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI
  4. RESPONSABILE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE
  5. RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Inoltre, con appositi regolamenti, da considerarsi parte integrante del presente Statuto, una volta approvati dal Comitato Direttivo, verranno definiti il sistema di partecipazione all’Associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, in conformità alla Norma UNI/PdR 116:2021 (compiti, conoscenze, abilità, metodi di valutazione, elementi per il mantenimento e  elementi per il rinnovo), le garanzie fornite dall’associazione all’utente, la posizione assicurativa, nonché gli strumenti idonei per accertare l’obbligo dell’aggiornamento professionale.

L’associazione potrà inoltre aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d’intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi. Nell’ambito di queste finalità istituzionali, l’Associazione svolgerà ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’attività dei propri soci anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese. 

ART. 2 SOCI 

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di socio ordinario, tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi che ne facciano domanda scritta, che ne condividano gli scopi statutari, che posseggano idonei requisiti morali e sociali, che esercitino una delle professioni indicate nel precedente art. 1 e che siamo in possesso dei requisiti previsti nei relativi registri per ciascun profilo professionale.

Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Comitato Direttivo dell’Associazione. I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo “una tantum”, se deliberato da Comitato direttivo, e una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Comitato Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I soci sono: Fondatori e Ordinari.

L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta, per il socio in regola con i pagamenti delle quote sociali, il diritto di voto nell’Assemblea. Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione. 

La qualità di soci si perde:

  • per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione;
  • per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei principi etici sopra menzionati;
  • per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione;
  • per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi “una tantum” sia ordinari che straordinari deliberati;
  • per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Comitato Direttivo, salvo in cui i casi di accertamento delle predette circostanze non sia di competenza dell’OdV come previsto dal seguente art. 3.5.

Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata AR al Comitato Direttivo, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno in corso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati ed è comunque tenuto a versare i contributi dovuti per l’esercizio in corso.

ART. 3 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea generale;
  • il Comitato direttivo;
  • il Comitato tecnico scientifico;
  • l’Organismo di Vigilanza;

ART. 3.1 L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea generale è composta da tutti i soci dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l’ammontare della quota associativa versata.

ART. 3.1.1 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente dell’Associazione  almeno una volta all’anno entro il 30 Marzo anche in luogo diverso dalla sede, purchè nel territorio italiano, o anche in videoconferenza, per l’approvazione del bilancio e/o rendiconto, nonché per l’approvazione del bilancio preventivo e/o piano di spesa preventivo, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (pec, fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 7 giorni prima dell’adunanza. L’assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente  dell’Associazione o il Comitato direttivo lo ritengano opportuno e/o quando metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.

Hanno diritto d’intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale.

Spetta all’assemblea generale ordinaria:

  1. fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
  2. eleggere tra i soci il presidente dell’Associazione;
  3. eleggere tra i soci i membri del Comitato direttivo;
  4. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
  5. approvare il bilancio consuntivo e/o rendiconto di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno, nonché approvare il bilancio preventivo e/o piano di spesa preventivo;
  6. approvare il Codice di condotta dell’associazione e nominare i componenti dell’Organismo di Vigilanza;
  7. approvare altre eventuali proposte avanzate dal Comitato direttvivo.

Spetta all’Assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. L’assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Comitato direttivo.

Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti. La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ART. 3.1.2 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le riunioni dell’Assemblea generale straordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Le delibere dell’Assemblea generale straordinaria sono adottate con voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

ART. 3.2 IL PRESIDENTE

Per l’elezione del Presidente dell’Associazione le votazioni avvengono per scrutinio ad alzata di mano o per acclamazione. Il Presidente dell’associazione dura in carica cinque e anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la capacità di stare in giudizio per la medesima nonché la firma nei confronti di terzi. A lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Comitato direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal membro più anziano di carica. 

Nessun compenso spetta al Presidente.

Il Presidente è autorizzato all’apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti bancari o postali in nome e per conto dell’Associazione con propria unica firma senza necessaria ulteriore autorizzazione da parte degli Organi associativi.

ART. 3.3 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo è formato da 3 (tre) membri incluso il Presidente dell’Associazione che è membro di diritto. I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo né al Presidente. A loro spettano solo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri che lo richiedano. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario della riunione. Se nel corso dell’esercizio venga a mancare un consigliere, per qualunque causa, il Comitato Direttivo ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione Assembleare per ratificare o meno tale cooptazione.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare più membri del Comitato Direttivo, i rimanenti provvedono a convocare l’Assemblea tempestivamente per la nomina del nuovo Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea generale dell’Associazione.

Inoltre, è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’assemblea generale, può convocare l’assemblea generale dell’Associazione, determina la misura dei contributi a carico dei soci, predispone il piano di spesa preventivo dell’Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea generale, delibera l’ammissione di nuovi soci, nomina il Presidente ed i componenti del Comitato tecnico scientifico, in sigla CTS, che potranno essere scelti anche all’infuori della cerchia degli associati, istituisce i profili professionali ed i relativi registri definendo i regolamenti, i requisiti conoscitivi e di esperienza ritenuti essenziali e le corrispondenti matrici informative.

Il Comitato direttivo redige il Codice di condotta dell’Associazione, la cui approvazione è posta all’Assemblea ordinaria generale dei soci, all’interno del quale è prevista anche la regolamentazione per la nomina all’esterno dell’associazione di un Organismo di vigilanza.

ART: 3.4 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico scientifico è formato da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) compreso il Presidente. I membri del Comitato tecnico scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato tecnico scientifico è un organismo che svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dal Comitato Direttivo, agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale.

Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni di indirizzo e agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale, propone iniziative di studio e ricerca per il miglioramento culturale ed il perfezionamento professionale dei soci.

Per l’attività e la gestione del Comitato tecnico scientifico si rinvia ad apposito regolamento.

ART. 3.5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA

La Regolamentazione dell’Organismo di vigilanza, in sigla OdV, è prevista all’interno del Codice di Condotta redatto dal Comitato direttivo e posto all’approvazione dell’Assemblea generale ordinaria dei soci.

ART. 4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote di iscrizione “una tantum”, se deliberate dal Comitato direttivo, da versarsi all’atto dell’iscrizione;
  • dai contributi annui ordinari;
  • dai versamenti dei soci iscritti nei registri professionali;
  • da eventuali contributi straordinari;
  • da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
  • da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie, tra i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle aventi ad oggetto validità di delibere assembleari, sono sottoposte ad arbitrato, secondo le regole di seguito stabilite. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l’Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell’arbitrato è fissata in Catania.

L’arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, lo stesso giudicherà via irrituale e secondo equità ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell’arbitro. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria. Le relative spese saranno a carico dei soci per la parte eventualmente non coperta dal patrimonio dell’associazione. L’eventuale patrimonio dell’associazione residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.